Responsabilità degli Amministratori e Dirigenti

La riforma del Diritto Societario che ha trovato applicazione dal 1° Gennaio 2004, l'introduzione dei principi di Corporate Governance delle Società quotate, il codice di Autodisciplina in materia, le nuove responsabilità degli Amministratori D.L. 231 e ss), la crescente attenzione che il legislatore e gli operatori della finanza, dell'industria e dei servizi pongono alle tematiche di diritto societario, stimolano una riflessione sulla attualità della copertura D&O anche per il settore delle PMI Italiane. Con specifico riferimento alla nuova riforma del Diritto Societario ci sono alcuni aspetti che ampliano notevolmente la responsabilità, degli Organi di Gestione di una Società di Capitali:

1. Gli Organi di Gestione (D&Os) (art 2497‑2497 sexties) sono direttamente responsabili nei confronti dei Soci delle Società Controllate per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della Società (o Ente). In solido è, tutta via, responsabile anche chiunque abbia preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio (tra tali soggetti potranno essere annoverati gli Amministratori della Società Capogruppo).

2. L'ampiezza dei poteri generalmente attribuiti dalle nuove disposizioni agli Organi di Gestione delle S.p.A. e delle S. r. I. e, in particolare, in materia di emissione di Obbligazioni (art. 24 10) ed altri titoli di debito (art. 2483), costituzione di patrimoni separati e di emissione di titoli di partecipazione ai medesimi (art. 2447 ter), espone tali organi ad un maggior grado di responsabilità.

3. La riformulazione dell'attuale art. 2364, primo comma, n. 4) non lascia spazio a dubbi, in quanto l'Assemblea non potrà più deliberare autonomamente su questioni inerenti alla gestione società ma potrà solo autorizzare eventuali atti di competenza degli Amministratori. Questi ultimi per arginare eventuali abusi, non potranno più chiamarsi fuori dalla responsabilità, dopo aver sottoposto l'Assemblea oggetti relativi alla gestione della Società.

4. Per quanto concerne il Conflitto di Interessi, gli Amministratori devono dar notizia agli altri componenti del CM e al Collegio Sindacale di ogni interesse (anche non in conflitto con quello della Società). Inoltre, in base all'art. 2391, quarto comma, l'Amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico

5. Considerando in particolare le Società per Azioni, la riforma prevede:

(i) Un ampliamento delle responsabilità dei membri del CM o del Consiglio di Gestione (art. 2380 bis e 2364) in quanto non è più possibile ripartire (riducendo così il rischio) il compimento di atti digestione tra Amministratori e Soci

(ii) Un aumento dei doveri specifici espressamente previsti dalla legge: ai sensi del nuovo art. 2381, i Consiglieri Delegati hanno l'obbligo di riferire al CdA e al Collegio Sindacale, con la periodicità fissata nello statuto ed in ogni caso almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche. effettuate dalla Società o dalle sue Controllate.

(iii) La natura della diligenza richiesta agli Organi di Gestione, in base al nuovo art. 2392 primo comma, prevede che gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (non più dunque la diligenza del mandatario o del buon padre di famiglia).

(iv) Le azioni di responsabilità nei confronti degli Organi di Gestione: innovativa la disciplina dell'azione sociale di responsabilità in quanto è stato introdotto un termine di decadenza alla sua esperabilità (5 anni dalla cessazione della carica di Amministratore) e tale azione è ora esperibile anche da parte della minoranza dei Soci (art. 2393 bis) che rappresentino almeno 115 del Capitale Sociale o la diversa misura prevista dallo statuto (comunque non superiore ad 113). Nelle Società che adottano il Sistema Dualistico, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione è esercitata, oltre che dalla Società e dai Soci, anche dal Consiglio di Sorveglianza (art. 2409 decies)

6. Per quanto concerne le Società a responsabilità limitata:

(i) Si reputa che anche in tali Società l'Amministratore debba adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Viene comunque lasciata un'autonomia statutaria maggiore che nelle S.p.A.

(ii) La vera novità delle S.r.l. è l'introduzione (in aggiunta alle tradizionali azioni di responsabilità) dell'azione spettante a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale sottoscritta (art.2476, terzo comma) senza quindi la necessità di una previa delibera assembleare o del raggiungimento di una quota minima del Capitale Sociale.

L'oggetto dell'assicurazione D&O (Directors & Officers Liability) è la copertura dei danni conseguenti ad un atto illecito degli amministratori. La responsabilità degli amministratori è configurabile come una responsabilità da inadempimento relativa a violazione di norme di legge o di regolamenti, violazione dello Statuto e "malagestio" (imprudenza, imperizia, negligenza, omissioni, errori, dichiarazioni inesatte o fuorvianti).E’ una polizza creata per soddisfare tutte le esigenze:

• sia per le grandi imprese quotate in borsa e presenti come protagoniste sul mercato Italiano e in ambito internazionale,

• sia per le piccole e medie imprese‑ perché ben si adatta alla realtà del tessuto dell'economia italiana e che consente di garantire agli Imprenditori/Amministratori di tutelarsi al 100% in caso di commissione di errori o di atti illeciti nell'ambito della loro funzione di Amministratori, infatti, in caso di atto illecito, gli Amministratori rispondono con il proprio patrimonio personale dei danni causati alla Società, ai Soci, alle Banche, ai Clienti, ai Fornitori, allo Stato, e a nulla sarà valsa la costituzione di una s.r.l. o s.p.a. con il conferimento del minimo capitale sociale.

L’Unione Assicuratori s.r.l., grazie alla collaborazione con alcune tra le principali Compagnie di Assicurazione che a livello internazionale trattano questo particolare ambito di rischio da diversi anni, è in grado di studiare la migliore soluzione per quelle aziende che vedono in questo prodotto uno strumento di maggior tutela della propria immagine, del proprio staff, nonché degli investitori.

 

Lo staff di Uabroker.

Scritta il 01/06/2020